A partire dall'anno scolastico 2007-2008 vengono stabilite nuove modalità
per il recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie superiori.
Non si tratta, come pure molti
hanno affermato, di una pura reintroduzione dei vecchi "esami di riparazione",
in quanto questi si limitavano a verificare il recupero dello studente al quale
era stata riscontrata una insufficiente preparazione in una o più discipline.
Il
Decreto Ministeriale n. 80 del
3 ottobre 2007 fa invece carico alle Scuole delle iniziative di recupero e la
successiva Ordinanza Ministeriale n. 92 del
5 novembre 2007 ne precisa le
modalità di attuazione.
In pratica, già dopo gli scrutini
intermedi, le Scuole sono obbligate ad organizzare nel corso dell'anno
scolastico dei corsi di recupero per tutti gli studenti che presentano delle
insufficienze. Alla fine dei corsi devono essere organizzate delle verifiche che
attestino il recupero o meno del debito. L'esito di queste verifiche dovrà
essere comunicato alle famiglie degli studenti.
Alla fine dell'anno scolastico i
Consigli di Classe offriranno un'ulteriore opportunità agli studenti che
presentano insufficienze non numerose o gravi da giustificarne la bocciatura,
organizzando dei corsi di recupero estivi.
Le Scuole potranno anche delegare
a soggetti esterni le attività di recupero, ma restano a carico dei Consigli di
Classe (su indicazione dei Docenti che insegnano le materie oggetto di recupero)
l'individuazione della natura delle carenze, l'indicazione degli obiettivi
dell'azione di recupero e la verifica finale.
Le famiglie degli studenti possono
scegliere di far recuperare i debiti formativi (sia quelli intermedi sia quelli
finali) senza la frequenza dei corsi organizzati dalle Scuole, dandone opportuna
comunicazione.
Entro il 31 agosto di ogni anno
dovranno essere concluse tutte le attività di recupero e le relative operazioni
di verifica. Sulla base di queste verifiche finali lo studente verrà ammesso o
non ammesso alla classe successiva.
Le disposizioni non interessano i
candidati all’esame di stato per l'anno scolastico 2007-2008.
Ecco, di
seguito, il testo integrale del Decreto 80 e quello dell'Ordinanza
92:
Decreto
ministeriale n. 80
Il Ministro della Pubblica
Istruzione
Roma, 3 ottobre 2007
Vista la legge 11 gennaio 2007,
n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4
della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 2, comma 1;
Visto il Decreto Legislativo
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 4;
Vista la Legge 14 gennaio 1994
n. 20 e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b);
Visto il Testo Unico, di cui al
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 193,
comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
Visto il Decreto del Presidente
della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e
6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito
formativo;
Vista l’Ordinanza ministeriale
del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13, concernente gli scrutini
finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge dell’8 agosto
1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli esami
di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi interventi di
sostegno e di recupero;
Visto il Decreto ministeriale
del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito
scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Considerato che la valutazione
ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e a
innalzare i traguardi formativi delle singole istituzioni scolastiche e del
Paese;
Preso atto che le attuali
modalità di recupero dei debiti formativi non assicurano una adeguata risposta
al tempestivo superamento delle carenze riscontrate negli studenti durante il
loro percorso scolastico;
Considerato opportuno che il
recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell’anno scolastico
in cui questi sono stati contratti affinché, oltre a sviluppare negli studenti
una maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi educativi prefissati,
garantisca la qualità del percorso formativo e la corrispondenza, rispetto agli
obiettivi del piano dell’offerta formativa, dei livelli di preparazione
raggiunti dalla classe, come prerequisito per la programmazione didattica
dell’anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e
organico proseguimento del proprio corso di studi, in coerenza con gli obiettivi
formativi specifici per ciascun anno dell’indirizzo seguito;
Ravvisata pertanto la necessità
di procedere ad una più efficace applicazione del vigente istituto giuridico dei
debiti formativi, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di
regolazione del saldo dei medesimi debiti formativi, da realizzarsi in data
certa;
Ritenuto di dovere quindi
procedere ad una interpretazione della normativa vigente, funzionale a tale più
efficace applicazione;
Visto il parere del C.N.P.I.,
espresso nell’adunanza plenaria del 21/09/07 :
Art. 1
Le attività di sostegno e di recupero, come
previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e
permanente del piano dell’offerta formativa.
Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli
scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli
studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più
discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.
Art. 2
Gli studenti di cui all’articolo 1 sono tenuti
alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali attività saranno
effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza,
verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie.
Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano
di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono
comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di
sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma.
Art. 3
Nella organizzazione degli interventi didattici
finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata, - anche
nell’ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del
13.06.2006 - una articolazione diversa da quella per classe, che tenga però
conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli alunni.
Le istituzioni scolastiche possono individuare e/o approvare anche modalità
diverse ed innovative di attività di recupero attraverso l’utilizzazione dei
docenti della scuola,ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o
collaborazioni con soggetti esterni, volte a soddisfare gli specifici bisogni
formativi di ciascuno studente.
In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti
delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica
nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi
dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito
formativo. Il Dirigente scolastico è tenuto a promuovere, nel rispetto delle
prerogative degli Organi Collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per
assicurare lo svolgimento delle attività programmate.
Art. 4
Il recupero dei debiti formativi può avvenire
anche utilizzando modalità laboratoriali.
Art. 5
Nei confronti degli studenti per i quali, al
termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della
sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato
giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della
formulazione del giudizio finale.
La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal
consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno
alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di
scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha
raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi
didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a
portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle
relative verifiche.
Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che
ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di
recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo
restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma
precedente..
Art. 6
A conclusione dei suddetti interventi didattici,
di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo
particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non
oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il
Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede
alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio
definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno
alla frequenza della classe successiva.
Art 7
Nei confronti degli studenti valutati
positivamente in sede di verifica finale al termine del terz’ultimo e penultimo
anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del
punteggio di credito scolastico.
Art. 8
Per i candidati agli esami di Stato, a
conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi -
relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il
credito scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007,
n. 1 - le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima
legge n. 1/2007.
A decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell’ultimo anno di
corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre
presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe
predispone iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il
termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione
di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di
ammissione all’esame di Stato.
Art. 9
Il piano dell’offerta formativa di ciascuna
istituzione scolastica definisce le modalità di recupero e di verifica
dell’avvenuto saldo dei debiti formativi, sulla base di criteri generali
stabiliti con Ordinanza del Ministro della Pubblica istruzione.
Le relative modifiche del piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico
2007/2008 sono effettuate entro il 31 dicembre 2007 e comunicate alle famiglie.
Art. 10
I criteri per la utilizzazione del personale
docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero e le modalità di
attribuzione dei relativi compensi sono definiti in sede di contrattazione
nell’ambito delle risorse specificamente dedicate agli interventi di recupero
didattici ed educativi confluite nel fondo di istituto delle singole istituzioni
scolastiche, e delle ulteriori risorse che verranno destinate alle medesime
istituzioni scolastiche a carico del capitolo 1287 del Bilancio del Ministero
della Pubblica Istruzione per l’anno finanziario 2007 e seguenti.
Art. 11
Il presente Decreto è trasmesso alla Corte dei
Conti per la registrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), della
legge 14 gennaio 1994 n. 20.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
Ordinanza Ministeriale n. 92
Prot. n. 11075 del 5.11.2007
Il Ministro della Pubblica
Istruzione
Visto il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli
studenti, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
Visto il Regio Decreto 21 novembre 1929, n. 2049;
Vista la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, che
sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425, in
particolare l’art. 2, comma 1;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e,
in particolare, l’art. 4;
Vista la Legge 14 gennaio 1994 n. 20 e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera
b);
Visto il Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in
particolare l’articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di
promozione;
Visto il Decreto del presidente della repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275,
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in
particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che
riguardano il recupero del debito formativo;
Vista l’Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art.
13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria
superiore;
Vista la Legge dell’8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti
concernenti l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e
l’attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;
Visto il Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di
attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il
recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico:
ORDINA
Articolo 1
Finalità della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado
1. La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso
formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli
apprendimenti.
2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano
dell’offerta formativa della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare
nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi
prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli
obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito.
Articolo 2
Attività di recupero
1. Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano
dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente.
2. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri
didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni
organizzative approvate dal consiglio di istituto.
3. Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo
scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano,
pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi
iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di
quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree
disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di
valutazioni insufficienti.
4. Le scuole promuovono e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti
alle iniziative di sostegno programmate, dandone altresì periodicamente notizia
alle famiglie.
5. Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di
insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di
classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva
negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze
rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti.
6. Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di
recupero e, nell’ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o
le aree disciplinari che necessitano degli interventi. Esse determinano altresì
le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata,
modelli didatticometodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli
studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle
famiglie. In particolare, nella determinazione del numero degli interventi e
della consistenza oraria da assegnare a
ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente
rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi
fabbisogni, nonché all’articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità
delle risorse.
7. Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli interventi
suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 4 e dal comma 3
dell’art. 7. Al termine di tali attività sono effettuate verifiche volte ad
accertare l’avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle
famiglie.
8. Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere
adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli
obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere
determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e
differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità
di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle
eccellenze. Le attività così organizzate rientrano nella normale attività
didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del
monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono essere
previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate
nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato
di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi
diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina
degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi
dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.
9. Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è
articolata l’attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una
durata non inferiore a 15 ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli
interventi didattici di cui al comma successivo.
10. Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati nell’ambito della
utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006, le
istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate
anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di
interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell’ambito della
medesima attività ordinaria, attraverso approfondimenti specifici possono
raggiungere traguardi di eccellenza.
11. Ulteriori modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno
o più docenti, individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e
assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale (c.d.”sportello”).
I docenti incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario
pomeridiano, secondo le modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno
comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti con un compenso forfettario.
12. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle specifiche competenze degli
organi collegiali, possono individuare anche modalità diverse ed innovative di
attività di recupero attraverso la utilizzazione dei docenti della scuola, ai
sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o la collaborazione con soggetti
esterni, con l’esclusione di Enti “profit”, in relazione agli specifici bisogni
formativi di ciascuno studente.
Articolo 3
Programmazione delle attività
1. I consigli di classe, su
indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono
la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze,
nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti
ai fini del saldo del debito formativo.
2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di
studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e
recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti
dall’esercizio dell’autonomia.
3. Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per l’assegnazione dei
docenti ai gruppi di studenti così costituiti.
4. Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle attività di
sostegno e di recupero, può individuare, sulla base della complessità
organizzativa, uno o più docenti relativamente alle diverse aree disciplinari
cui affidare il coordinamento di tali attività. Per dette attività il relativo
compenso è stabilito dalla contrattazione d’istituto, anche con riferimento a
quanto previsto dall’articolo 30 del CCNL del 24 luglio 2003.
5. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il
dirigente scolastico è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari
per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.
Articolo 4
Scrutini intermedi e relativi adempimenti
1. Il collegio dei docenti,
tenendo conto delle innovazioni introdotte dal Decreto ministeriale 3 ottobre
2007, n. 80, determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini,
al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza
dei singoli consigli di classe.
2. Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di
altre verifiche periodiche previste dal Piano dell’offerta formativa della
scuola, presentano insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe
predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del
consiglio di classe procedere ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di
ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento
delle varie discipline. Il consiglio di classe terrà conto anche della
possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi
stabiliti dai docenti.
3. L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di
classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le
medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola
comunicazione formale.
4. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero,
gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal
consiglio di classe che ne comunica l’esito alle famiglie.
Articolo 5
Verifiche intermedie
1. Al termine di ciascun
intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti
delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad
accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di
realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe
che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi
di recupero, possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali.
2. I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche di cui al comma
precedente, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente,
costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al
completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi
formativi di più alto livello.
Articolo 6
Scrutinio finale
1. Il collegio dei docenti
determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato
desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo
trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva
dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso
formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in
sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente
effettuati.
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più
discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di
criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità
dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle
discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio
personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi
di recupero.
4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio
finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre
le attività di recupero.
5. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali
il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito
degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che
presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non
promozione.
Articolo 7
Interventi successivi allo scrutinio finale
1. In caso di sospensione del
giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione
della “sospensione del giudizio”.
2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle
famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando
le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole
discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle
discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al
recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche
che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
3. Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i
genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di
avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono
comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di
sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.
4. In materia di organizzazione degli interventi didattici di recupero, valgono
per quanto compatibili, le disposizioni impartite all’art. 2.
Articolo 8
Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale
1. Salvo casi eccezionali,
dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le
iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative
finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni
caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la
data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il
calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle
discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio
di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5
comma 1.
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di
recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la
novità dell’approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi
medesimi che coprono l’intero arco dell’anno scolastico. Esse devono pertanto
tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di
accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso
dell’attività di recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i
criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio
finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che,
in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza
della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di
cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all’albo
dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione
“ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una
valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato
all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione
positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo
e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì
all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla
Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007.
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello
scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione
di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui
le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano
luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai
componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede
scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il
rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle
lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo
richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un
componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della
stessa disciplina secondo la normativa vigente.
Articolo 9
Studenti dell’ultimo anno
1. Per i candidati agli esami di
Stato, a conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi –
relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il
credito scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007,
n. 1 – le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima
Legge n. 1/2007.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell’ultimo anno
di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre
presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe
predispone iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il
termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione
di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di
ammissione all’esame di Stato.
Articolo 10
Utilizzazione del personale
1. In relazione a quanto
previsto all’articolo 3, il dirigente scolastico procede alla utilizzazione del
personale docente nelle attività aggiuntive che si sono venute a determinare.
2. Gli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero costituiscono
attività aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all’interno
del calendario scolastico delle lezioni, sia nel caso in cui abbiano luogo al di
fuori di detto periodo. Tali interventi non costituiscono attività aggiuntiva
qualora siano effettuati ricorrendo alla quota del 20% di cui al DM 47/06.
3. Nelle attività di sostegno e recupero sono impiegati in primo luogo docenti
dell’istituto e, in seconda istanza, si ricorre a docenti esterni e\o a soggetti
esterni, con l’esclusione di Enti “profit”, individuati secondi criteri di
qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio
d’istituto.
4 Le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare
nelle attività di sostegno e di recupero sono definite in sede di contrattazione
integrativa di istituto.
5. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al
personale dipendente nella misura prevista dalla vigente disciplina
contrattuale.
6. Le dimensioni del fenomeno e le modalità di intervento adottate dalle scuole
saranno oggetto di una specifica azione di monitoraggio i cui esiti
consentiranno di introdurre quelle soluzioni migliorative suggerite dalle
esperienze realizzate dalle scuole medesime.
Articolo 11
Risorse finanziarie
1. Per la realizzazione delle
attività di sostegno e recupero sono utilizzate le risorse del Fondo per il
miglioramento dell’offerta formativa, incrementate delle ulteriori risorse che,
secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale della scuola, sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado, come pure le risorse che, nell’ambito di quelle previste dalla
Legge finanziaria per i processi di riqualificazione del sistema scolastico,
sono specificamente destinate allo scopo.
2. Le istituzioni scolastiche situate nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza
potranno avvalersi anche delle risorse previste per i Programmi Operativi
Nazionali (PON).
Articolo 12
Disposizioni transitorie e finali
1. Le predette disposizioni
valgono a decorrere dall’anno scolastico 2007/08 .Per i debiti contratti in
precedenza si applica la pregressa normativa sul “saldo” degli stessi e resta
comunque vincolante per le istituzioni scolastiche l’obbligo di realizzare
iniziative di recupero, anche attraverso una riorganizzazione dell’attività
didattica ordinaria.
Roma, 5.11.2007
IL MINISTRO
FIORONI