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Regolamento di Istituto
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Istituto Superiore PoliSpecialistico Statale «Luca Pacioli» di Sant'Anastasia (NA)
Sezione ITC – Sezione IPCSCT – Sezione
Serale ITCG Liceo Linguistico e Socio-Psico-Pedagogico
Via Europa 7/13 80048 S. Anastasia (NA) - Tel. (anche fax) 081/530.11.47 Succursali: piazza S. Antonio, 1 (tel. 081/897.18.18); via Primicerio, 90(tel. 081/531.14.05)
Regolamento di Istituto Indice Premessa * Titolo 1 – La Comunità Scolastica * Titolo 2 – L’Istituto Superiore PoliSpecialistico Statale "Luca Pacioli" di Sant'Anastasia (NA) * Titolo 3 – Rispetto dell’orario scolastico * Titolo 4 - Regolamentazione delle uscite dalla classe * Titolo 5 – Entrate posticipate/Uscite anticipate * Titolo 6 - Comportamento * Titolo 7 - Provvedimenti disciplinari * Titolo 8 - Responsabilità dei Collaboratori scolastici (personale ATA) * Titolo 9 - Responsabilità nell'uso dei beni scolastici e custodia dei beni personali. * Titolo 10 - Accesso all’edificio scolastico * Titolo 11 - Uffici di Segreteria * Titolo 12 – Comitato dei Genitori e degli Studenti * Titolo 13 - Assemblee degli studenti e dei genitori * Titolo 14 – Recuperi carenze disciplinari * Titolo 15 - Comunicazioni ed uso della bacheca * Titolo 16 - Biblioteche, Laboratori, Palestre, Aule Speciali * Titolo 17 - Piano di evacuazione in caso di incendio o terremoto * Titolo 18 - Accesso e parcheggio nel plesso di via Europa * Titolo 19 – Visite e viaggi di istruzione *
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello «Statuto delle Studentesse e degli Studenti», emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successivamente integrato con le modifiche apportate dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni, nonché del D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007, dell’O.M. n. 92 del 5 novembre 2007, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, della C.M. 3602 del 31 luglio 2008 e del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009. Il presente Regolamento può essere modificato in tutto o in parte dal Consiglio di Istituto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che compongono il Consiglio stesso. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Testo Unico emanato con Decreto Legislativo n. 297/94, alle altre leggi vigenti in materia scolastica, e allo «Statuto delle Studentesse e degli Studenti». A tutte le categorie di persone operanti nella scuola ed ai genitori degli alunni sono di obbligo la conoscenza ed il rispetto delle norme stabilite nel presente Regolamento (pubblicato anche nel sito web dell’Istituto) quale garanzia di buon funzionamento dell'Istituto scolastico. Il Patto Educativo di Corresponsabilità dell’Istituto (anche esso pubblicato nel sito web dell’Istituto) costituisce parte integrante del presente Regolamento. Titolo 1 – La Comunità Scolastica I. La Scuola costituisce una comunità composta da alunni, Docenti, personale A.T.A., genitori e tutori legali: “suo compito è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e razionalità”. II. Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, delle rispettive responsabilità per il corretto funzionamento della istituzione scolastica. III. La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione e lo sviluppo della coscienza critica. La Scuola è una comunità di dialogo di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, tenutasi a New York il 20/11/1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni Docente - discente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della propria identità personale e sociale, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nelle vita attiva. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età o condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. IV. La comunità scolastica della Scuola si inserisce nelle più vaste comunità locali, sociali e culturali nelle quali si trova ad operare e promuove la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche. V. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La Scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome (che possano integrare e arricchire il curricolo di studi). La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. VI. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. Il Dirigente scolastico e i Docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della Scuola, di criteri di valutazione e di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (e dunque ad una chiara, esplicita ed immediata indicazione da parte dei Docenti del loro rendimento nelle prove orali ed ad una sollecita correzione delle prove scritte), volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Nello specifico, le valutazioni dell’orale vanno comunicate subito dopo l’interrogazione e la correzione e consegna dei compiti scritti o grafici deve avvenire entro un massimo di 15 giorni dal loro svolgimento, salvo gravi e motivati impedimenti del Docente. VII. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla Scuola. Queste attività sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. VIII. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e alla realizzazione di attività interculturali. IX. La Scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: · un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità; · offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; · iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica; · la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap e la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica; · servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. X. Gli studenti sono tenuti a: · frequentare regolarmente i corsi ed ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; · avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; · mantenere un comportamento corretto nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri; · osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento d'Istituto; · utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola. Titolo 2 – L’Istituto Superiore PoliSpecialistico di Sant'Anastasia (NA) I. L’Istituto Superiore PoliSpecialistico Statale “Luca Pacioli” di Sant’Anastasia si configura come una comunità che intende promuovere la formazione intellettuale, morale e fisica dei giovani; pertanto l’assidua e fruttuosa presenza alle lezioni da parte degli studenti è un obbligo fondamentale. A tale proposito si richiama l’attenzione di Docenti, alunni e genitori sull’O.M. 261 del 21/4/97 e sul D.P.R. n°249 del 24/6/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti Art. 3 comma 1 – Doveri) che regola gli scrutini di fine anno e che fa specifico riferimento al numero delle assenze quale elemento determinante ai fini dell’ammissione alla classe successiva e della valutazione agli esami di Stato. II. Tutti coloro che partecipano alla vita della scuola sono tenuti ad osservare i principi di una corretta e qualificata convivenza civile, nel rispetto reciproco e dei diritti della personalità di ciascuno. III. La scuola è un bene comune e, pertanto, tutti coloro che ne usufruiscono devono tenere un comportamento tale da consentire il corretto uso e la buona conservazione dei locali di pertinenza della scuola stessa, ivi compresi gli spazi esterni e gli arredamenti. Tutte le componenti della Comunità Scolastica sono tenute al rispetto delle suppellettili e rispondono personalmente degli eventuali danni provocati. Gli studenti sono obbligati ad usare con il massimo rispetto le attrezzature (banchi, lavagne, computer, ecc..) e i servizi igienici. Si ricorda che ogni danno arrecato alle strutture sarà a carico dei responsabili individuati o, in assenza di essi, dalla totalità degli studenti, secondo quanto stabilito nel D.P.R. 249/1998 art.4. Titolo 3 – Rispetto dell’orario scolastico I. L’Istituto Superiore PoliSpecialistico Statale “Luca Pacioli”di Sant'Anastasia (NA) individua nel rispetto dell'orario scolastico un principio fondamentale, in quanto solo una continua e attiva presenza in classe può garantire quel colloquio Docente-discente che è alla base del funzionamento della comunità scolastica e del raggiungimento degli obiettivi formativi e delle finalità istituzionali. II. Le lezioni si svolgono secondo un orario che viene fissato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, sentito il Collegio dei Docente ed il Consiglio d'Istituto, e comunicato alle classi. Una copia del predetto orario è mantenuta in permanenza esposta al pubblico. Le eventuali variazioni saranno comunicate agli studenti a mezzo atto del Dirigente Scolastico. III. Le lezioni non possono essere interrotte se non per motivi eccezionali. Le comunicazioni alle classi durante le lezioni possono essere effettuate soltanto con il permesso del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori. IV. Gli alunni, come i Docenti, devono essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. V. In caso di ritardo di un Docente, nel caso fosse già avvenuta la sostituzione verrà mantenuto l'incarico al Docente già in classe, mentre al Docente in ritardo sarà effettuata la trattenuta oraria. VI. Gli alunni sprovvisti di permesso d'entrata in ritardo, possono (non devono) essere ammessi dall'insegnante in servizio alla prima ora fino a cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni, senza l'obbligo della giustificazione. VII. Cinque minuti dopo l’inizio dell’orario scolastico i cancelli dell’Istituto devono essere chiusi dal personale addetto. VIII. Per limitare gli effetti negativi sul lavoro didattico causati da ripetute entrate posticipate (ritardi e/o entrata a scuola nelle ore successive la prima) e di uscite anticipate da parte degli alunni, sono previste le seguenti sanzioni: a. per l’ingresso a scuola in ritardo si procederà ad un provvedimento di sospensione nei confronti degli alunni laddove essi incorrano in più di tre entrate in ritardo nel corso di un mese solare; b. per le uscite anticipate si procederà ad un provvedimento di sospensione nei confronti degli alunni frequentanti il biennio iniziale laddove essi incorrano in più di tre uscite anticipate nel corso di un mese solare. IX. Per garantire, come previsto dalle norme vigenti, la sicurezza e l’integrità fisica degli alunni, la piena attuazione del diritto allo studio anche agli studenti che ritardano la loro entrata presentandosi ai cancelli oltre i cinque minuti dall’inizio delle lezioni, si dispone che tali studenti siano accompagnati dal personale ATA dal Capo d’Istituto o da uno dei suoi Collaboratori, che provvederanno ad ammetterli nella scuola e in classe; il Docente in servizio nella classe registrerà il ritardo e l’eventuale giustificazione sul diario di classe. In ogni caso lo studente giustificherà il giorno successivo il suo ritardo, se non già giustificato da cause di forza maggiore, presentando una giustificazione firmata dal genitore per i minorenni e dall'alunno stesso per i maggiorenni. X. Il Docente della I ora è incaricato di vigilare affinché non venga superata tale soglia di entrate in ritardo e avrà cura di avvertire la Segreteria Didattica del superamento della soglia di cui al precedente comma VIII, perché del fatto venga avvisata la famiglia dello studente e convocato uno dei genitori o degli esercenti la patria potestà. XI. I Docenti della prima ora debbono prestare la massima attenzione nell’annotare sul registro di classe i nominativi degli assenti, le giustificazioni e soprattutto la segnalazione di assenze non giustificate. A tale proposito si ricorda la responsabilità anche penale che ricade sul Docente stesso nel caso di mancato rispetto della normativa sulle giustifiche qui esplicitata. XII. L'alunno che non presenta giustificazione per un'assenza è accettato con riserva e con l'obbligo di presentarla il giorno seguente. In caso d'ulteriore inadempienza l'alunno, se minorenne, sarà ammesso in classe «non giustificato» (e tale dizione andrà riportata sul registro di classe). Se l’episodio dovesse ripetersi il giorno scolastico successivo l’alunno sarà ammesso in classe per un’ovvia tutela della persona anche se non ha adempiuto agli obblighi precedentemente descritti. Tale ammissione verrà però considerata omissione grave, deve essere segnalata nel Registro di Classe ed è obbligatoriamente seguita da lettera d’avviso ai genitori inoltrata dalla Segreteria Scolastica dietro segnalazione del Docente della I ora e può dare avvio a procedimento disciplinare. XIII. Decorsi cinque giorni di assenza continuativi, per malattia o altro motivo, gli alunni devono presentare, oltre alla giustificazione, il certificato di riammissione del medico curante che attesta le buoni condizioni di salute dello studente. Per periodi di assenza che superano i dieci giorni continuativi, oltre alla presentazione del certificato di cui sopra, è opportuno che uno dei genitori o degli esercenti la patria potestà contattino il Dirigente Scolastico o uno dei suoi Collaboratori per esporre le cause della prolungata assenza. Sarà poi compito del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori avvisare il competente Consiglio di Classe. XIV. Nel comune interesse della formazione culturale e sociale degli studenti, i genitori sono vivamente invitati a vigilare sulla frequenza del proprio figlio, ritirando il libretto per le giustifiche, controllandolo periodicamente, giustificando tempestivamente le assenze ed i ritardi e limitando entrate ed uscite anticipate a casi eccezionali. XV. La normativa relativa ad assenze, entrate posticipate e uscite anticipate riguarda anche le ore svolte nell'area di approfondimento della sezione professionale. XVI. In caso di assenza collettiva di classi, i Docenti sono comunque tenuti a trattenersi nell’Istituto rispettando il proprio orario di servizio. XVII. Per favorire un clima di apprendimento tranquillo che consenta ad ogni nostro studente di realizzare al meglio la propria formazione intellettuale, morale e fisica, nonché per limitare i rischi di turbativa, l’Istituto non accetta richieste di iscrizioni che pervengano da persone maggiorenni che abbiano riportato – nel corso dei loro studi superiori – sanzioni disciplinari pari o superiori alla sospensione dalle attività didattiche per 5 giorni. L’accertamento dell’ assenza di tali sanzioni dovrà essere documentato dal richiedente mostrando documentazioni idonee (ad esempio pagelle degli anni scolastici precedenti) o tramite autocertificazione della quale assume ogni responsabilità civile e penale. XVIII. Sempre con l’obiettivo esplicitato nel precedente comma, non verranno accettate richieste di iscrizioni al Corso Serale che pervengano dopo l’inizio delle regolari lezioni scolastiche, anche nel caso tali richieste provengano da studenti che già frequentano i Corsi diurni del nostro Istituto. XIX. Le assenze per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive di livello agonistico non saranno cumulate con i giorni di assenza di altra natura se la partecipazione è certificata da organismi ed enti sportivi nazionali ed internazionali riconosciuti. Titolo 4 - Regolamentazione delle uscite dalla classe I. Gli studenti non devono uscire dall’aula durante le prime due ore di lezione se non in casi estrema urgenza. I Docenti sono tenuti a rispettare tale disposizione e, in ogni caso, a non fare uscire dall’aula più di un alunno per volta, non consentendo una nuova uscita prima del rientro di colui che è uscito in precedenza, se non nei casi richiesti o consentiti dalla Presidenza. II. Per evitare il fenomeno, presentatosi negli scorsi anni, della contemporanea presenza di più di un alunno per classe fuori dall’aula, verrà fornito ad ogni classe un badge plastificato identificativo della classe e dotato di clip, badge consegnato in unica copia alla classe (e allegato al registro) e da ritirare da parte dell’alunno che deve uscire dalla classe stessa. Durante l’assenza del Docente (per qualsiasi motivo: cambio dell’ora, ritardo, ecc.) il rappresentante di classe primo eletto è diretto responsabile della custodia del badge. III. Il personale ATA è invitato a collaborare con severità segnalando ai Docenti e ai Collaboratori del Dirigente Scolastico gli alunni presenti fuori dalle aule privi del badge identificativo, in modo che possano essere presi immediati provvedimenti da annotare sul registro di classe e dei quali andrà tenuto inderogabilmente conto ai fini degli scrutini finali. IV. È rigorosamente vietato agli alunni uscire dalla propria aula durante il cambio delle ore di lezione. È fatto obbligo al personale non docente di sorvegliare i corridoi e rinviare subito in classe gli studenti. Titolo 5 – Entrate posticipate/Uscite anticipate I. Considerato l'elevato numero di alunni pendolari, possono essere previste delle deroghe riguardanti l’orario di entrata e quello di uscita, concesse dalla Dirigenza Scolastica, che dipendono dall'orario del trasporto pubblico, nel rispetto della normativa vigente. II. Possono anche essere concessi permessi di entrate posticipate e di uscite anticipate per le seguenti tassative cause: 1. accertato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto; 2. analisi e visite mediche. Le entrate posticipate per analisi e visite mediche devono essere richieste da un genitore o dagli alunni maggiorenni il giorno prima facendo uso del libretto delle giustificazioni. Analogamente le uscite anticipate devono essere richieste due giorni prima da un genitore e dagli alunni maggiorenni facendo uso del libretto delle giustificazioni. Dell’autorizzazione alla uscita sarà fatta annotazione sul registro di classe. L’alunno minorenne potrà lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo se prelevato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. III. Le uscite anticipate per mancata garanzia della fornitura del servizio scolastico (ad esempio in occasione di proclamazione di scioperi da parte di Sindacati dei Docenti o del personale ATA) vengono comunicate dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori in tempo utile. La comunicazione viene annotata sul registro di classe. IV. In casi di grave emergenza gli alunni potranno chiedere di uscire anticipatamente nella stessa mattinata al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori che, verificate le condizioni di effettiva necessità, potranno concedere il permesso. V. Gli alunni che siano colti da malore durante le ore di lezione possono uscire accompagnati da un familiare contattato telefonicamente dalla scuola o da personale della Scuola. In casi di particolare gravità sanitaria l’alunno sarà direttamente condotto presso il più vicino Ospedale, accompagnato da personale della Scuola; contestualmente ne sarà informata la famiglia.I. Gli studenti e tutto il personale scolastico devono assolutamente evitare di usare nei corridoi, nelle rampe delle scale e negli altri spazi comuni un tono di voce alto e prestare la massima attenzione per garantire l’incolumità propria ed altrui. II. È assolutamente vietato a CHIUNQUE fumare nell’Istituto. Tale divieto trova esplicito riscontro nelle vigenti disposizioni di legge, ma, al di là di questo, appare assurdo che proprio nell'ambito della scuola, che è alla base del vivere civile, si possano accettare tali comportamenti e, cosa ancora più grave, non solo da parte degli alunni. Il Dirigente Scolastico è perciò incaricato di individuare i mezzi più opportuni ed efficaci per eliminare questa illegalità, valutati i deleteri e comprovati effetti provocati anche dal fumo passivo. Ciò vale anche per tutti i tipi di riunioni collegiali (Consigli di Classe, Collegio Docenti, ecc.) III. Gli alunni devono mantenere ovunque un contegno corretto nei riguardi dei Docenti, del personale non docente e dei compagni; devono rispettare gli ambienti scolastici non sporcando muri, banchi, sedie, servizi igienici e non gettando a terra carte o lattine. È assolutamente vietato, oltre che estremamente pericoloso, danneggiare in qualsiasi modo elementi dell’impianto elettrico (interruttori, prese, fili, ecc.); la scuola al proposito solleva ogni propria responsabilità da incidenti che possano avvenire per tale causa. Eventuali danni arrecati all’interno dell’Istituto o durante le attività didattiche che si svolgono all’esterno di esso, saranno addebitati ai responsabili sia singolarmente sia collettivamente. I genitori sono tenuti al risarcimento economico dei danni al patrimonio scolastico di cui si siano resi responsabili i propri figli per dolo o colpa grave, IV. È vietato l’uso di telefoni cellulari nei locali della scuola. In caso di infrazione a tali regole il Docente è tenuto a sequestrare il cellulare che, dopo essere stato depositato in Direzione, sarà riconsegnato solo ad uno dei genitori dello studente o a chi esercita la patria potestà. Non è prevista alcuna forma di rimborso per eventuale smarrimento, danneggiamento o furto durante tali operazioni. All’alunno che rifiuta di consegnare il cellulare al Docente viene immediatamente comminata la sospensione dalle lezioni per 15 giorni. A tale proposito si ricorda che la normativa vigente consente allo studente di portare con sé nell’Istituto Scolastico il solo materiale necessario alla conduzione dell’attività didattica e che eventuali urgenti comunicazioni famiglia-alunno o viceversa sono assicurate tramite i telefoni fissi presenti nell’Istituto. V. Il divieto di utilizzo di telefoni cellulari si applica anche a tutti i Docenti ed al personale non docente nelle rispettive ore di servizio, ad eccezione delle persone espressamente e formalmente autorizzate dal Dirigente Scolastico per l’espletamento delle loro funzioni o mansioni.. VI. A tutela della privacy, nei locali scolastici è vietato l’utilizzo di fotocamere, videocamere e registratori vocali (anche inseriti all’interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici) in assenza di un esplicito consenso manifestato dalle persone oggetto della ripresa e/o della registrazione. “Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti: a. si deve informare la persona interessata circa: le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati; i diritti di cui è titolare in base all’art. 7 del Codice , quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali; gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati; b. deve acquisire il consenso espresso dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute. L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro” (D.M. 104 del 30/11/07). VII. Durante il cambio dell'ora il Docente si assicurerà che ciascun alunno sia al suo posto prima di accingersi al cambio. il Docente subentrante si farà trovare già fuori dalla porta se non impegnato nella stessa ora. Se un Docente deve subentrare ad altro Docente impegnato in classe, entrambi, richiamata l'attenzione degli alunni sulla necessità di rimanere al proprio posto, in ordine e tranquillità, si accingeranno ad un rapido cambio. VIII. Durante l’intervallo gli studenti dei tre plessi dovranno sollecitamente raggiungere il cortile interno o esterno al piano terra, accompagnati dal Docente in servizio alla quarta ora, che si tratterà anch’egli nel cortile interno per l’intera durata dell’intervallo, assicurando in tal modo la vigilanza della classe senza soluzione di continuità. Gli studenti cureranno di evitare di insudiciare sia il cortile interno sia gli spazi esterni confinanti. Nei plessi di Piazza S. Antonio e di via Primicerio, in caso di avverse condizioni atmosferiche, gli alunni si tratterranno in aula con i rispettivi docenti. Gli studenti non dovranno fumare, né affollare i bagni: è inoltre vietato il passaggio da un piano all’altro anche durante l’intervallo. I Collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare dette norme. Gli intervalli costituiscono a tutti gli effetti periodi di servizio per il personale Docente e ATA e di lezione per gli alunni.. IX. Il transito delle classi per i corridoi e le scale durante il normale orario scolastico per gli alunni (per spostamenti verso i laboratori, la palestra o altre strutture) deve avvenire in maniera ordinata, silenziosa e veloce in modo da non disturbare le altre classi. A ciò sono richiamati i Docenti che accompagnano gli studenti, nonché i Collaboratori scolastici in servizio al piano di competenza. X. Il festeggiamento in aula di particolari e importanti ricorrenze è concesso solo previa autorizzazione del Docente e per un periodo massimo di trenta minuti, periodo nel quale è compreso anche la pulizia dell’aula, da effettuarsi da parte degli studenti stessi. XI. Gli studenti sono invitati ad un uso corretto e rispettoso dei servizi igienici perché funzionalità e pulizia di essi sono indice di civiltà e educazione. Il risarcimento di danni relativi a disfunzioni dovute ad un improprio utilizzo di essi è a carico di tutti gli studenti e dei loro genitori. Titolo 7 - Provvedimenti disciplinari I. I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. II. Le sanzioni terranno conto della situazione personale dello studente ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti, saranno proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e potranno anche essere configurate sotto forma di attività utile alla comunità scolastica (riordino di cataloghi o archivi, frequenza di corsi di formazione su temi sociali, produzione di elaborati che inducano ad uno sforzo di riflessione o rielaborazione di episodi verificatisi nella scuola, attività di ricerca, attività di volontariato nell’ambito della scuola, attività di segreteria, pulizia dei locali, piccole manutenzioni, ecc.). In nessun caso la valutazione del comportamento potrà essere utilizzata come strumento per condizionare o inibire la libera espressione di opinioni da parte degli studenti, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. III. L'attribuzione del voto di condotta scaturisce dalla valutazione del comportamento dell'allievo nell'intero periodo scolastico (trimestre o quadrimestre / anno scolastico) ed è effettuata sulla scala di dieci decimi (10/10), pertanto la valutazione è ritenuta sufficiente se pari a sei decimi (6/10). IV. Per il solo a.s. 2008/2009 al voto di condotta attribuito nella valutazione del primo quadrimestre si applicherà la seguente tabella di conversione – secondo il criterio che le valutazioni inferiori all'otto dovranno risultare insufficienti ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 la – ai voti già espressi nelle valutazioni intermedie di dicembre 2008: Voto di condotta nella valutazione intermedia Voto di condotta del primo quadrimestre
Il voto di condotta attribuito nella valutazione intermedia potrà ovviamente essere migliorato o peggiorato nello scrutinio del primo quadrimestre o nelle successive valutazioni, in relazione a reali mutamenti nel comportamento dell’allievo. V. Le valutazioni di insufficienza del comportamento devono essere adeguatamente motivate e verbalizzate nei Consigli di classe sia ordinari sia straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. Il voto di condotta finale inferiore a sei decimi (6/10) determinerà la non promozione o la non ammissione agli esami anche in presenza di valutazioni positive nelle materie curricolari. La valutazione insufficiente del comportamento in sede di scrutinio finale sarà assunta quando il Consiglio di classe accerti che lo studente nel corso dell’a.s. abbia avuto comportamenti di particolare e oggettiva gravità, tali da condurre ad almeno una sanzione disciplinare che ne abbia determinato la sospensione per un periodo superiore a quindici giorni e che, successivamente alle sanzioni impartite, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento. VI. Nei casi di lieve entità sarà lo stesso insegnante che ha assistito all’episodio a prendere i seguenti possibili provvedimenti: · richiamo verbale; · nota sul registro di classe; Nei casi gravi verrà data informazione scritta sul registro di classe con recapito immediato dello stesso al Dirigente Scolastico, che provvederà a sanzionare l’alunno con l’ammonizione verbale o scritta, con sospensione della fruizione dell’intervallo, con pulizia dei corridoi e de servizi igienici, con servizi di segreteria non soggetti a privacy e/o con altre attività di cui al precedente II comma di cui sarà data comunicazione scritta alla famiglia. VII. Nel caso in cui un allievo dovesse riportare, nel corso dello stesso anno scolastico, più rapporti disciplinari – individuali, di gruppo o collettivi – annotati sul diario di classe si passerà automaticamente al provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni per n.1 (uno) giorno ogni 3 (tre) rapporti salvo diversa decisione del Consiglio di classe per casi di alunni particolarmente indisciplinati. VIII. Nei casi di particolare gravità i provvedimenti saranno assunti dagli Organi Collegiali competenti. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe. il Consiglio di Classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti ed i genitori, Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto. IX. Gli alunni non possono essere allontanati dall'aula per alcun motivo. Se strettamente necessario dovranno essere affidati al Dirigente Scolastico o ad un Collaboratore dello stesso perché disponga in merito. X. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale, in applicazione dell’art. 361 c.p. XI. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni ad un apposito Organo di Garanzia presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da un Docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. XII. Tale Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. E qualora non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. XIII. Si sottolinea il dovere di astensione (qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) e il subentro di membri supplenti nei casi di incompatibilità (ad esempio qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione). XIV. Per la validità delle deliberazioni dell’Organo di Garanzia non è mai necessaria la presenza di tutti i membri. L’astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti. XV. L’Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all’interno della Scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento.Titolo 8 - Responsabilità dei Collaboratori scolastici (personale ATA) I. I Collaboratori scolastici devono essere immediatamente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza didattica. II. I Collaboratori scolastici devono comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita.III. I Collaboratori scolastici gestiscono l'ingresso degli alunni con compiti di sorveglianza, evitando fenomeni di picchettaggio in caso di scioperi o di assenze di massa, curando che non si verifichino disordini ed evitando che gli alunni si attardino nell’androne di ingresso o sulle scale.IV. Al momento della fine delle lezioni, i Collaboratori scolastici avranno cura di suonare le campanelle in modo distanziato all’incirca di due minuti da un piano all’altro (a partire dal secondo piano) in modo da evitare un eccessivo affollamento di alunni nelle scale.V. I Collaboratori scolastici hanno altresì compiti sostitutivi di vigilanza, in caso di breve assenza dall'aula per oggettiva necessità dell'insegnante; dovranno inoltre svolgere una effettiva sorveglianza sulle classi in casi di particolare necessità.VI. I Collaboratori scolastici hanno il diritto/dovere di vigilare sui servizi igienici degli studenti (i Collaboratori su quelli maschili, le Collaboratrici su quelli femminili) per controllare che gli studenti non fumino o insozzino o danneggino in qualsiasi modo gli ambienti, gli infissi e le apparecchiature dei servizi igienici.VII. Al momento dell’abbandono dell’aula da parte della classe perché diretta verso laboratori, palestra o altre strutture, i Collaboratori scolastici provvederanno a chiudere a chiave le aule, riaprendole al momento del reingresso della classe. I Collaboratori scolastici sono tenuti a indossare la divisa fornita loro dall’Istituto.Titolo 9 - Responsabilità nell'uso dei beni scolastici e custodia dei beni personali. I. Tutti sono tenuti ad usare con la massima cura le suppellettili, i libri, le attrezzature didattiche in genere e gli stessi beni strutturali della Scuola. Ciascuno risponde personalmente dei danni causati.II. Docenti, non docenti e alunni devono personalmente vigilare sui propri effetti personali. La scuola non assume nessuna responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti di beni ed effetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule e negli altri locali scolastici. Titolo 10 - Accesso all’edificio scolastico I. L'accesso all'edificio scolastico è consentito, in via normale e negli orari stabiliti, a tutti gli addetti all'attività scolastica (alunni, personale docente, personale non docente, genitori, nell'ambito del servizio o dei rapporti Scuola Famiglia) per lo svolgimento dell'attività stessa.II. Il genitore ha facoltà di chiedere un colloquio con un Docente della classe frequentata dal proprio figlio o figlia, tramite comunicazione scritta effettuata sul diario personale del figlio o figlia e, in casi particolari, tramite autorizzazione del Dirigente Scolastico. Comunque i genitori non hanno accesso ai luoghi dove si svolgono le lezioni senza autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico e non possono assolutamente tenere colloquio con i Docenti impegnati nelle classi.III. A persone esterne che non hanno rapporti con la scuola è vietato entrare nell'Istituto senza autorizzazione del Dirigente Scolastico. É fatto assoluto divieto agli alunni invitare gli estranei ed intrattenersi con loro nell'ambito della scuola.IV. All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico d'Istituto comunicherà gli orari di ricevimento del pubblico all'utenza.V. Durante la fruizione dell’intervallo da parte degli alunni è assolutamente vitata la presenza di pubblico e/o estranei nell’Istituto. Titolo 11 - Uffici di Segreteria L'accesso agli uffici di Segreteria deve avvenire nei tempi strettamente necessari a soddisfare esigenze amministrative e non deve costituire motivo di intralcio al lavoro degli impiegati soprattutto con reiterate richieste di un medesimo oggetto entro i gg. 30 previsti dalla legge 241/90 per soddisfare la 1a richiesta. L'orario di ricevimento al pubblico è stabilito all'inizio di ogni anno scolastico d'intesa tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e reso pubblico ben visibile sul portone d’entrata e sulle porte degli uffici. Titolo 12 – Comitato dei Genitori e degli Studenti Titolo 13 - Assemblee degli studenti e dei genitori Titolo 14 – Recuperi carenze disciplinari I. Subito dopo gli scrutini intermedi l’Istituto attiverà corsi di recupero per gli studenti che presentino insufficienze gravi in una o più discipline, al fine di compensare le carenze rilevate. Ogni studente può partecipare al massimo a tre corsi di recupero, con eventuali priorità stabilite dal Consiglio di classe. II. I corsi avranno una durata massima di 10 ore per le materie scritte e di 8 ore per le materie orali; saranno costituiti da un minimo di 15 alunni effettivamente frequentanti e potranno essere organizzati gruppi per classi parallele anche se di diverso indirizzo Ogni alunno potrà accedere ad un eventuale secondo corso necessario nella stessa disciplina solo se avrà effettivamente frequentato il precedente, dimostrando almeno un lieve miglioramento. III. Non saranno ammessi ai corsi di recupero gli studenti che abbiano ricevuto provvedimenti disciplinari o il cui voto di condotta risulti inferiore a cinque decimi (5/10). IV. Gli studenti inseriti nei corsi di recupero sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. In caso di un numero di assenze superiore a 2 (due), l’alunno decadrà dal diritto alla frequenza di altri corsi della stessa disciplina per l’a.s. in corso. V. Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si darà comunicazione alle famiglie; per ogni alunno destinatario dell’intervento di recupero sarà predisposto un fascicolo di accompagfnamento. VI. I genitori (o coloro che esercitano la relativa potestà) dovranno dichiarare all’inizio di ogni anno scolastico se intendono o meno usufruire delle iniziative di recupero organizzate dall’Istituto, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche per l’avvenuto recupero con i propri docenti. VII. Negli scrutini finali, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale per quegli studenti che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline ma per i quali non si ritiene di esprimere un immediato giudizio di non promozione. VIII. L’Istituto comunicherà alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. IX. I genitori (o coloro che esercitano la relativa potestà) che non intendono usufruire delle iniziative di recupero di cui al precedente comma, sono tenuti a comunicarlo tempestivamente all’Istituto stesso; resta comunque l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche per l’avvenuto recupero con i propri docenti. A conclusione delle iniziative di recupero successive allo scrutinio finale, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento (salvo particolari esigenze organizzative che potessero manifestarsi, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo) il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello studente alla frequenza della classe successiva, mentre ne determina la non promozione in caso di esito negativo.Titolo 15 - Comunicazioni ed uso della bacheca Titolo 16 - Biblioteche, Laboratori, Palestre, Aule Speciali Titolo 17 - Piano di evacuazione in caso di incendio o terremoto Titolo 18 - Accesso e parcheggio nel plesso di via Europa Titolo 19 – Visite e viaggi di istruzione I. Possono partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione tutti gli studenti, ad eccezione di quelli che presentino un voto di condotta inferiore al cinque (per le visite della durata di mezza giornata o di una giornata) o al sei (per i viaggi di istruzione).Gli allievi minorenni devono essere autorizzati dal maggiorenne responsabile.II. Ogni allievo può usufruire di un eventuale sussidio economico nella misura stabilita dal Consiglio di Istituto.III. Per le classi del biennio la durata di tali visite non deve superare i quattro giorni, per le classi del triennio i sei giorni. Le classi quinte, se motivate, potranno usufruire di tempi maggiori.IV. È previsto uno o più di un docente accompagnatore per ciascuna classe (appartenente al Consiglio di Classe). Qualora il viaggio preveda il coinvolgimento di una sola classe, sarà necessaria la presenza di due accompagnatori per garantire la sorveglianza dei minori.V. Le classi quinte, eccezionalmente, qualora per motivi giustificabili fosse indispensabile, potranno essere accompagnate da un docente non della classe nominato dal Preside.VI. Sono previste due visite d’istruzione d’Istituto, una per il triennio ed una per il biennio, di durata minore ma possibilmente nello stesso periodo, per minimizzare i tempi morti, il disagio della scuola e ottimizzare i costi.VII. Le classi che non vorranno partecipare alla visita d’Istituto, potranno organizzare e gestire visite di classe, purché avvengano contemporaneamente alla visita d’istituto, attenendosi al regolamento. Gli allievi che non parteciperanno alla visita saranno suddivisi in interclassi e vigilati dai docenti che avranno classi in visita. In ogni caso, sarà sovrano attenendosi al regolamento, ogni Consiglio di Classe.VIII. Quest’ultimo, pertanto, dovrà nella seduta di insediamento, deliberare quanto segue:· la preventiva eventuale adesione alla visita d’istituto· il docente accompagnatore· l’eventuale visita di classe e il docente accompagnatore, compilando un apposito modulo. Sarà, in seguito cura del coordinatore, allegare eventuali richieste di sussidi, dopo aver raccolto le firme di tutto il Consiglio di ClasseIX. Ogni decisione potrà essere revocata per giustificati motivi, dall’intero Consiglio di Classe almeno un mese prima della prevista realizzazione.X. In ogni caso, dopo l’approvazione del Consiglio di Classe gli allievi dovranno consegnare le autorizzazioni firmate e versare un acconto di € 50,00 per l’Italia e di € 100,00 per l’estero. Il saldo avverrà trenta giorni prima della partenza.XI. Le attività di un giorno devono essere deliberate nella seduta di insediamento del Consiglio di Classe le attività extracurriculari giornaliere già prevedibili anche se non definibili nel tempo, compilando un apposito modulo.XII. Qualora s’intendano organizzare attività non prevedibili nella prima seduta del Consiglio di Classe, il coordinatore potrà, in qualunque momento, raccogliere le firme dei docenti per accettarne il consenso della maggioranza e procedere compilando un apposito modulo.XIII. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola nel caso la ditta prescelta per la fornitura del servizio non rispetti gli impegni assunti.Il presente regolamento, approvato in via definitiva dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 dicembre 2001 all'unanimità e successivamente integrato con regolari delibere del Consiglio di Istituto (delibere del 21-12-2008, del 25-9-2008, del 16-12-2008, del 31-1-2009), è affidato al Dirigente Scolastico perché vigili sulla sua applicazione .Sant’Anastasia, 31 gennaio 2009Il Dirigente Scolastico Preside Prof. Maria Antonietta Maceri
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